Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L’art.3 c. 3 di quest’ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, “in caso di sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota dienergia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3″. Si può quindi ancoraaccedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l’interventodebba essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorreapprontare, anche qualora l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all’edificio nel quale essa èinserita. Il D.M. 26/1/10, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) esuccessive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili eassimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell’allegato C al D.Lgs. 192/05;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEAdella documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.

